La lettera circolare dei Vigili del Fuoco n. 720/4122 del 29 maggio 2008, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di installare dispositivi a scorrimento, presso le uscite di piano e lungo le vie di esodo, al posto delle porte apribili a semplice spinta previste dalle disposizioni generali di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro (D.M. 10/3/1998) e dalle specifiche regole tecniche emanate per alcune delle attività di cui al D.M. 16/2/1982.
Gli unici dispositivi a scorrimento ammissibili sono le “porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante”, esclusivamente nel caso in cui la normativa e/o le prescrizioni dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco non prevedano, espressamente, l’utilizzo di porte apribili a spinta nella direzione di esodo.
Laddove sussista tale obbligo l’uso della suddetta tipologia di porte a scorrimento è consentito se le stesse, oltre ad essere munite di sistemi di apertura automatici a sicurezza “ridondante”, sono apribili anche “a spinta”.
I requisiti delle porte apribili a spinta sono illustrati nell’allegato alla circolare: una nota inviata ad una Ditta del settore in risposta a quesiti riguardanti la “spinta massima per l’apertura dell’anta di una porta del tipo permesso” ed il sistema o la norma tecnica di prova per la “verifica dell’efficacia e dell’efficienza” delle porte scorrevoli automatiche installate ad un’uscita di piano o lungo una via di esodo ed utilizzate come via d’uscita in emergenza.