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Dal 7 Settembre 2010 entra in vigore il provvedimento che modifica e integra i contenuti della tessera di riconoscimento per gli addetti nei cantieri.
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, la Legge n. 136/2010, dal titolo “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Per quanto riguarda la materia lavoro, importante novità è inserita all’articolo 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri), dove si dice che nella tessera di riconoscimento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

“Art. 5. (Identificazione degli addetti nei cantieri)
1. La tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.
Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento, prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, deve contenere anche l’indicazione del committente.”

Ricapitoliamo:

Foto:
Nome:
Nato a/il
tipo di lavoratore
datore di lavoro: Intestazione, indirizzo, P.Iva
Data Assunzione
tipo di rapporto: Appalto, subappalto (con relativa autorizzazione) se lavoratore autonomo indicare anche il committente
Ps: nei DDT di consegna indicare anche targa e intestatario del mezzo (art.4)